Gestione servizio di Portierato

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Descrizione Gestione servizio di Portierato

A stabilire se il condominio necessita o meno di un servizio di portierato è l’assemblea condominiale, che deve approvare la delibera in tal senso con una maggioranza favorevole sia in prima che in seconda convocazione; maggioranza che deve rappresentare almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Spesso però l’istituzione del servizio di portierato, con conseguente definizione dell’alloggio da destinare al portiere, è già contenuta nel regolamento condominiale, soprattutto quello di natura contrattuale, per cui non serve alcuna delibera dell’assemblea. La gestione del servizio di portierato impone ovviamente la scelta di un portiere, che può essere effettuata direttamente dai partecipanti all’assemblea, oppure, previa apposita delega, può essere effettuata dall’amministratore del condominio. Al quale spetta, in quanto legale rappresentante del condominio, la stipula del contratto. La gestione servizio di portierato prevede che il portiere vigili e custodisca lo stabile controllando le persone che accedono al condominio, che si occupi delle pulizie dello stabile, che vigili sul rispetto delle norme del regolamento condominiale da parte dei singoli condomini, e che esegua le direttive che gli vengono impartite dall’amministratore.

Tra gli oneri della gestione servizio portierato vi è anche quello della eventuale chiusura del rapporto lavorativo. Quando il servizio di portierato è previsto dal regolamento, la sua soppressione comporta una modifica del regolamento stesso da attuare in sede di assemblea, e previa ovviamente la maggioranza favorevole di un numero di condomini tale da rappresentare la metà del valore millesimale dell’edificio. In ogni caso il licenziamento deve essere preceduto da debito preavviso, in base agli accordi stipulati da CONFEDILIZIA, FILCAM-CGIL, FISASCAT/CISL e UILTuCS-Uil per i contratti nazionali collettivi di lavoro per i servizi di portierato, il preavviso deve pervenire dodici mesi prima della data di licenziamento. Allo scadere poi del termine di preavviso il portiere licenziato è tenuto a riconsegnare le chiavi all’amministratore del condominio.

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