Convocazione assemblea ordinaria

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Descrizione Convocazione assemblea ordinaria

La convocazione assemblea ordinaria avviene ogni volta che l’amministratore lo ritenga necessario come stabilito dall’articolo 66 del Codice civile; oppure una volta l’anno quando l’amministratore sia stato specificatamente nominato per l’esame e la discussione delle questioni ordinarie, come stabilito dall’articolo 1135. La convocazione assemblea ordinaria deve avvenire almeno cinque giorni prima della data prescelta, ed essere resa nota attraverso un avviso. In base alle norme emanate dalla Corte di Cassazione (22/12/1999 n.14461) tale avviso, per non essere considerato inefficace, deve contenere l’indicazione precisa del giorno, dell’ora e del luogo della riunione.

Solitamente gli avvisi di convocazione assemblea ordinaria contengono anche l’indicazione dell’argomento o degli argomenti all’ordine del giorno. Se l’assemblea di prima convocazione deve rispettare il termine dei cinque giorni, l’assemblea di seconda convocazione, invece, deve essere convocata entro e non oltre i dieci giorni successivi alla prima.

Per quanto riguarda poi l’ora dell’assemblea, l’amministratore gode di piena discrezionalità in quanto non esiste una specifica normativa, anche le assemblee in notturna, secondo la Cassazione (22/01/2000 n.697), non rendono impossibile la partecipazione dei condomini. L’omessa convocazione di anche uno solo dei condomini comporta la mancata validità delle deliberazioni della suddetta assemblea. Nel caso in cui uno dei condomini decede, se gli eredi comunicano al condominio la loro situazione di proprietari subentranti, l’amministratore deve inviare loro la convocazione all’assemblea ordinaria.

Se, invece, l’amministratore è all’oscuro delle vicende successorie, e dunque della nuova titolarità dellimmobile, è bene che faccia esplicita richiesta della trascrizione dell’atto di accettazione dell’eredità, onde evitare che gli eredi diano avvio a delle contestazioni. Nel caso in cui non dovesse risultare alcuna trascrizione dell’atto di accettazione dell’eredità presso i pubblici registri immobiliari, è necessario comunque inviare la convocazione all’ultimo domicilio noto del condomino defunto con la dicitura generica: agli eredi del signor.

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