Gestione controversie condominiali

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Descrizione Gestione controversie condominiali

In un condominio abitato da più condomini è abbastanza frequente che sorgano delle liti e delle controversie.


La gestione controversie condominiali diventa responsabilità del giudice di pace qualora queste riguardino l’osservanza delle distanze stabilite per legge, oppure stabilite dalle norme dei regolamenti condominiali o dalla prassi in vigore per il piantamento di alberi e siepi. Il giudice di pace dirime anche le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi condominiali, e quelle relative ai rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti ad abitazione civile qualora vi siano controversie riguardanti le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, ma anche rumori, scuotimenti e simili che superino i limiti della normale tollerabilità. Solitamente per controversie riguardanti le modalità d’uso dei servizi condominiali vanno intese quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio di quelle facoltà specificate nel diritto di comunione.

A far sorgere le controversie in questo caso sono cioè le divergenze d’opinione riguardo il modo più opportuno in cui dette facoltà devono essere esercitate, rispettando ovviamente sia le singole quote millesimali dei condomini, sia quanto stabilisce la maggioranza dei condomini stessi in sede di assemblea. Le controversie, invece, riguardanti la misura dei servizi condominiali riguardano solitamente una limitazione o riduzione quantitativa nel diritto di godimento dei singoli condomini.

Nella gestione controversie condominiali se le parti lo richiedono esplicitamente il giudice di pace, in base al decreto legislativo del 24 marzo 2010, può anche svolgere un ruolo conciliativo. Il decreto stabilisce, infatti, che le controversie di carattere commerciale e civile possono essere soggette a mediazione dietro esplicita richiesta di una delle parti, che deve naturalmente consegnare l’istanza di mediazione all’organo preposto. Il processo di mediazione risulta, inoltre, più breve, non dovrebbe, infatti, superare i quattro mesi, e il richiedente può anche ottenere delle agevolazioni fiscali.

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