Esecuzione delibere dell'Assemblea Condominiale

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Descrizione Esecuzione delibere dell'Assemblea Condominiale

In base a quanto stabilito dall’articolo 1130 del Codice Civile spetta all’amministratore il compito di portare ad esecuzione le delibere dell’Assemblea condominiale.

Le delibere non appena prese dall’assemblea dei condomini sono comunque da ritenersi immediatamente esecutive. L’amministratore, dunque, dovrebbe procedere il più rapidamente possibile nella sua opera di esecuzione delibere Assemblea condominiale. Nella prassi comune si attendono solitamente trenta giorni prima di mandare in esecuzione le delibere prese, a meno che queste non rivestano carattere di urgenza. Trenta giorni, infatti, è il tempo che i condomini hanno a disposizione per impugnare le delibere sulle quali non sono d’accordo. Prima di procedere all’esecuzione delibere dell’Assemblea condominiale, l’amministratore deve inviare a tutti i condomini assenti, e non solo, il verbale dell’assemblea contenente le suddette delibere.

I condomini non partecipanti all’assemblea possono a loro volta comunicare per iscritto all’amministratore il loro voto, favorevole o meno, entro sessanta giorni dall’invio della comunicazione, pena la nullità della loro decisione. Le delibere annullabili sono quelle soggette alla prassi appena descritta, mentre le delibere nulle, possono essere impugnate dai condomini, anche coloro che eventualmente in una prima istanza hanno votato a favore, senza nessuna limitazione temporale. Vengono solitamente definite nulle, le delibere prese fuori dai poteri dell’assemblea condominiale, oppure quelle contrarie alla legge, o comunque contrarie alle vigenti norme costituzionali.

Le delibere, per non incorrere nella dichiarazione di nullità e nella conseguente mancata esecuzione, devono: essere assunte con atto ricevuto da pubblico ufficiale o scrittura privata autenticata; contenere l’esplicita dichiarazione da parte dell’amministratore dell’attuazione dei relativi adempimenti; ed infine contenere l’esatta determinazione dell’indennità che, se richiesta, va comminata ai condomini che sopportino la diminuzione di un loro diritto in ragione di specifiche qualità dei beni in proprietà esclusiva. Solo un giudice, in base a quanto stabilito dall’articolo 1137 del Codice Civile, può decidere di sospende l’esecuzione delle delibere approvate dall’assemblea condominiale.

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