Convocazione assemblea straordinaria

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Descrizione Convocazione assemblea straordinaria

Il codice civile, articolo 66, non stabilisce con esattezza le ragioni e le occasioni in cui diviene necessaria la convocazione assemblea straordinaria.
La decisione di convocare un’assemblea straordinaria spetta all’amministrazione, che la prende qualora dovesse ritenerlo necessario.

Questo non ben definito concetto di necessità, finisce nella prassi con il coincidere con l’idea di opportunità, lasciando così all’amministratore un certo grado di discrezionalità nel decidere di inviare o meno ai condomini la convocazione assemblea straordinaria. Nel caso in cui il concetto di necessità non dovesse risultare così netto e definito, le delibere prese nel corso dell’assemblea straordinaria, comunque convocata, non sono annullabili, ovviamente sempre se prese dalla maggioranza dei condomini presenti.

L’amministratore può, inoltre, inviare la convocazione assemblea straordinaria dietro specifica richiesta di almeno due condomini ed entro dieci giorni dalla suddetta richiesta. Nei casi di assemblea straordinaria richiesta dai condomini la convocazione deve contenere gli argomenti da questi indicati come causa e ragione della richiesta della suddetta assemblea. Nel caso in cui tali argomenti dovessero essere giudicati esorbitanti dalla competenza dell’assemblea, l’amministratore può decidere di non inserirli nell’ordine del giorno o decidere, addirittura, di convocare l’assise.

Ovviamente in caso di assenza dell’amministratore, ciascun condomino ha il potere di convocare un’assemblea straordinaria. In base all’articolo 65 del Codice civile l’assemblea straordinaria può essere convocata anche dal curatore speciale. In questi ultimi casi, in assenza cioè di un amministratore, le regole riguardo la convocazione assemblea straordinaria sono le stesse: l’avviso va, cioè, inviato almeno cinque giorni prima e deve contenere l’indicazione precisa di giorno, ora e argomenti all’ordine del giorno. Anche in caso di autoconvocazione dell’assemblea straordinaria, per proporre, ad esempio, la revisione degli articoli del regolamento condominiale, deve essere effettuata la convocazione di tutti i comproprietari, pena la nullità delle delibere prese durante l’assemblea stessa.

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