Compilazione e custodia verbale di assemblea

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Descrizione Compilazione e custodia verbale di assemblea

Al termine di ogni assemblea condominiale è prevista la compilazione e custodia del verbale di assemblea. In base a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 1136 del codice civile, tutte le deliberazioni prese dai condomini nel corso di un’assemblea condominiale devono essere trascritte in un registro tenuto dall’amministratore. Il verbale, dunque, non altro che un riassunto della discussione e delle deliberazioni a cui sono giunti i condomini durante l’assemblea. Secondo la prassi, la compilazione del verbale deve consentire la corretta individuazione dei partecipanti, la comprensione di quanto deliberato e l’identità e il numero dei condomini che hanno consentito l’accettazione delle deliberazioni. Il verbale deve cioè contenere i nomi e i millesimi di chi è stato favorevole o contrario alle decisioni prese.

Nel caso in cui il verbale non dovesse contenere queste informazioni, esso risulta annullabile. La compilazione e la custodia verbale di assemblea fanno parte di una scrittura privata tra le parti, dunque il falso ideologico (stesura dopo la fine dei lavori, scorretta indicazione degli argomenti trattati...), non è punibile. Una volta conclusa l’assemblea, la custodia del verbale spetta all’amministratore, che ha anche l’obbligo di inviarne copia ai condomini assenti, che possono così essere messi al corrente delle decisioni prese, ed eventualmente, in caso di disaccordo, decidere di impugnare il verbale. Buona norma sarebbe inviarlo in realtà a tutti i condomini, anche quelli presenti all’assemblea. Dal giorno in cui i condomini assenti ricevono il verbale hanno trenta giorni di tempo per impugnarlo.

Questi tempi di decorrenza sono validi, però, sono nel caso di delibere annullabili, quelle invece già nulle possono essere impugnate senza alcuna limitazione temporale. L’amministratore, invece, non ha l’obbligo di inviare il suddetto verbale entro dei termini predefiniti, dati però i trenta giorni che hanno a disposizione i condomini per impugnarlo, sarebbe buona regola inviarlo il prima possibile. Il tempestivo invio consente, infatti, all’amministratore di ottenere rapidamente l’accettazione delle deliberazioni, con conseguente loro messa in esecuzione senza ulteriori rinvii.

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