Dichiarazione del sostituto di Imposta

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Descrizione Dichiarazione del sostituto di Imposta

Ogni anno il condominio è tenuto a fare la propria dichiarazione del sostituto di imposta, e a rilasciare la relativa certificazione attestante le somme e i valori corrisposti nell’anno precedente e le somme per lavoro dipendente versate fino al 12 gennaio dell’anno in corso.

Tale dichiarazione deve corrispondere all’intero importo, da cui vanno detratte la causale relativa e l’ammontare delle ritenute operate. Sono soggette, dunque, alla dichiarazione del sostituto di imposta tutte le somme pagate per i lavori dipendenti, come quello del portiere, di eventuali imprese di pulizie, dell’amministratore e delle ditte o società che si sono occupate di lavori di manutenzione e ristrutturazione ecc. La certificazione delle ritenute, che può essere sottoscritta anche con sistemi di elaborazione automatica, va poi consegnata agli interessati, portieri, operai ecc, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state loro corrisposte. Tra le certificazioni che il condominio è tenuto a corrispondere in caso di dichiarazione del sostituto di Imposta ci sono:

Il modello CUD, nel caso di pagamenti corrisposti per lavoro dipendente o assimilato; una certificazione a schema libero, se invece sono stati emessi compensi per lavoro autonomo, o per prestazioni inerenti contratti di appalto, opere o servizi.
I dati riguardanti poi le ritenute effettuate dal condominio e il loro successivo versamento devono essere specificati nella dichiarazione dei sostituti di imposta dell’anno successivo a quelli in cui sono stati versati, attraverso il modello 770 semplificato. La consegna del modello 770 semplificato può avvenire anche in via telematica, attraverso un intermediario appositamente indicato. Non possono cioè presentare il modello banche convenzionate, uffici postali, o soggetti che, trovandosi impossibilitati a presentare il modello personalmente, si avvolgano di mezzi come ad esempio la raccomandata e simili.

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