Gestione previdenziale

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Descrizione Gestione previdenziale

Sono tenuti, per legge, alla gestione previdenziale i lavoratori autonomi, come ad, esempio, commercianti e gli esercenti che svolgono la loro attività nel settore del terziario, e ovviamente tutti i loro collaboratori.
Sono soggette alla gestione previdenziale commercianti: intermediari del commercio, servizi per l’igiene cura e pulizia della persona o dell’ambiente; servizi socio-sanitari; attività ricreative e culturali; servizi di informatica e attività ad essa connesse; alberghi, pubblici esercizi e stabilimenti balneari; attività immobiliari; commercio al dettaglio, al dettaglio ambulante e all’ingrosso; proprietari di immobili; attività di magazzinaggio e custodia; agenzie turistiche; spedizionieri; servizi di manutenzione autoveicoli; intermediazione finanziaria e assicurativa e simili; attività di ricerca e sviluppo; servizi privati per l’istruzione; e altre attività professionali, artistiche e imprenditoriali.

Sono soggetti alla gestione previdenziale dei commercianti anche: tutti i membri delle imprese familiari; le società commerciali di persone che svolgono attività di abitualità e prevalenza; le società in accomandita semplice, per le quali vige obbligo di iscrizione gestione previdenziale per tutti i soci accomandatari; le società per azioni, invece, non hanno obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti, e quindi i singoli soci non godono della relativa tutela previdenziale come lavoratori autonomi.

Per l’iscrizione alla gestione previdenziale vi è sia la modulistica per il Registro imprese /Rea che le indicazioni dell’INPS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44 del decreto legge 269 del 2003.
Ovviamente i lavoratori autonomi che provvedono all’iscrizione, sono considerati persone fisiche nel ruolo ad esempio di collaboratore, socio, o titolare, e sono tenuti a compilare i moduli: l1 nel caso di iscrizione di impresa individuale; l2 nel caso di modifica impresa individuale; Int/P per i singoli soci in caso di società.

Anche le imprese artigiane sono tenute all’iscrizione alla gestione previdenziale in base alla legge 1533 del 1956. In particolare sono tenuti a procedere all’iscrizione: il titolare, nel caso di impresa individuale, gli eventuali collaboratori familiari, e tutti i soci partecipanti, in caso di società.

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