Ripartizione millesimale spese

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Descrizione Ripartizione millesimale spese

Il condominio viene normalmente definito un ente di gestione, e in quanto tale deve provvedere, attraverso la figura dell’amministratore, all’erogazione delle spese per la manutenzione delle parti comuni. Tale erogazione avviene tramite una ripartizione millesimale spese tra i condomini dell’immobile. I criteri che regolamentano la ripartizione millesimale spese fanno riferimento agli articoli 1123, 1124, 1125, 126 del codice civile. L’articolo 1123 stabilisce che le spese riguardanti la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza dei condomini in sede di assemblea, vanno ripartire in misura proporzionale al valore delle singole proprietà, vale a dire in base alle quote millesimali.

Fanno eccezione le cose comuni destinate a servire i condomini in misura diversa, per le quali la ripartizione spese viene stabilita in misura proporzionale all’uso potenziale, o nel caso in cui queste cose comuni servano solo una parte del fabbricato, per cui la ripartizione avviene in base alla destinazione esclusiva.

La ripartizione millesimale spese avviene secondo due metodi principali: in base ad un preventivo oppure secondo il consuntivo mensile. Se si opera in base al preventivo, l’amministratore prevede a calcola una quota annua a carico di ciascun condomino, suddividendola in rate mensili e provvedendo alla scadenza e alla relativa riscossione. Ovviamente l’importo del preventivo deve essere approvato dai condomini in assemblea. Il consuntivo mensile prevede, invece, che l’amministratore effettui la ripartizione mensile in base all’ammontare delle spese verificatesi di mese in mese, procedendo poi alla riscossione delle stesse, che ovviamente varieranno di mese in mese. Sostanzialmente i due metodi di ripartizione millesimale spese si equivalgono, perché le quote riscosse non sono altro che degli acconti versati dal condominio; a fine esercizio, infatti, vanno comunque redatti dei rendiconti consuntivi. Nel caso di locatari insolventi, è comunque il proprietario dell’immobile ad essere responsabile per le quote condominiali non versate.

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