Provvedimenti per malfunzionamento impianti di uso comune

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Descrizione Provvedimenti per malfunzionamento impianti di uso comune

Tutti i provvedimenti per malfunzionamento impianti di uso comune che vengono proposti dall’amministratore di un condominio devono essere approvati dall’assemblea condominiale. Questi provvedimenti per malfunzionamento impianti di uso comune possono essere definiti manutenzione ordinaria (riparazioni ascensore, sostituzione lampadine...) per l’approvazione della quale serve la maggioranza dei condomini; manutenzione straordinaria (sostituzione fili elettrici usurati, sostituzione illuminazione del giardino..) per la quale serve comunque la maggioranza favorevole dei condomini (500 millesimi del valore dell’edificio) o infine innovazioni.

Se, ad esempio, dovesse essere riscontrato il cattivo funzionamento del bruciatore che fa parte dell’impianto di riscaldamento, e questo, vecchio od obsoleto, deve essere sostituito, tale intervento rientra nella definizione di atto di manutenzione straordinaria. La sostituzione, infatti, è volta a ripristinare la funzionalità dell’impianto senza prevedere alcuna modifica sostanziale e funzionale dello stesso. Se, invece, l’intervento ha lo scopo di permettere l’uso di una diversa fonte di energia meno inquinante, la sostituzione, ad esempio, di un bruciatore alimentato a gasolio con un bruciatore alimentato a gas metano, non parliamo più di manutenzione straordinaria ma di innovazione. Se, dunque, i provvedimenti per malfunzionamento impianti di uso comune rientrano nella definizione di innovazione, affinché siano messi in opera, la maggioranza favorevole in assemblea, secondo il comma 5 dell’articolo 1136 del Codice civile, deve corrispondere ai 2/3 del valore dell’edificio. Anche gli ascensori sono tra gli impianti di uso comune soggetti spesso a provvedimenti per malfunzionamento.

Quando ad esempio si prevede la sostituzione di un ascensore che non funziona bene, tale intervento viene definito manutenzione o innovazione a seconda che modifichi o meno l’edificio e la destinazione d’uso dell’area in cui si trova l’ascensore. Solitamente la sostituzione di un ascensore non è da considerarsi innovazione, ma manutenzione straordinaria, in quanto non produce modifica sostanziale del vano ascensore e dei locali annessi.

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