Gestione gare d'appalto

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Descrizione Gestione gare d'appalto

Dopo che l’assemblea condominiale ha votato a favore dell’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’amministratore è tenuto a dare esecuzione a tali delibere. Ci sono, dunque, varie occasioni in cui l’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, può occuparsi della gestione gare d’appalto:
nel caso in cui il condominio sia committente di interventi edili notevoli: quando il detto condominio deve gestire servizi molto dispendiosi da un punto di vista economico, come i servizi di cura del giardino o di pulizia degli spazi comuni; oppure quando in un edificio di recente costruzione si evidenziano gravi difetti che potrebbero interessare le parti comuni.

Una volta verificatesi queste condizioni, l’amministratore deve procedere alla gestione gara d’appalto, contattare poi la ditta aggiudicataria dei lavori e firmare con questa il relativo contratto d’appalto. Spesso la difficoltà nel decidere se vi sia o meno la necessità della gestione gare d’appalto, riguarda quelle situazioni ibride in cui il rapporto contrattuale stipulato con il costruttore dall’amministratore non è molto chiaro se debba ritenersi di appalto, di locazione d’opera o anche di lavoro subordinato. La difficoltà nella definizione del rapporto con il costruttore nasce ovviamente a causa del fatto che in un condominio è impossibile il tipo di controllo a cui viene sottoposto, ad esempio, un lavoratore subordinato in un’impresa. L’amministratore, infatti, a cui compete tale definizione, non vive solitamente nell’edificio, e di conseguenza non dispone dei mezzi necessari per il controllo del lavoratore subordinato, nonché di quelli necessari ad impartirgli frequenti direttive.

Da questa mancanza di controllo deriva ovviamente la difficoltà di scelta della disciplina giuridica da applicare, e di conseguenza la difficoltà di decidere se indire o meno gare d’appalto.
Nel caso poi di vizi costruttivi riguardanti le parti comuni dell’edificio, l’amministratore, in base all’articolo 1669 del Codice civile, può agire in rappresentanza del condominio.
L'amministratore non è, invece, legittimato, nel caso di responsabilità contrattuale dell'appaltatore per vizi relativi alle parti comuni dell'edificio, perché la decisione di agire per vie legali spetta a ciascun condomino nei confronti del quale l'appaltatore si è obbligato con il contratto d’appalto.

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