Interventi Condominiali

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Descrizione Interventi Condominiali

Per interventi condominiali si intendono tutte quelle opere volte al miglioramento o alla modificazione completa o parziale delle cose comuni facenti parte del condominio. Questi interventi condominiali possono alterare la consistenza, la destinazione e, quindi, anche la tipologia di godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini.

Affinché questi interventi condominiali vengano messi in opera, i condomini, riuniti in assemblea, devono esprimere il loro voto favorevole con una maggioranza, che secondo il quinto comma dell’articolo 1136 del Codice civile, deve raggiungere i 2/3 del valore dell’edificio. L’articolo 1120 del Codice Civile stabilisce, inoltre, che sono vietati tutti quegli interventi condominiali la cui realizzazione potrebbe recare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, oppure tutti quegli interventi che potrebbero alterarne il decoro architettonico, o che potrebbero rendere talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di anche uno solo dei condomini.
Nel caso in cui questi interventi condominiali richiedano una spesa molto gravosa o abbiano carattere voluttuario sia rispetto alle particolari condizioni in cui versa l’edificio sia rispetto all’importanza dello stesso, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa. In questa categoria di interventi condominiali sono cioè compresi gli impianti e i manufatti suscettibili di gestione separata.

Nel caso in cui tale utilizzazione separata non fosse possibile, l’articolo 1121 del Codice Civile stabilisce che il suddetto intervento condominiale non può essere messo in opera, a meno che la maggioranza dei condomini, che ha votato a favore durante l’assemblea condominiale, non decida di sopportarne integralmente la spesa. Per interventi sostanziali, invece, come ad esempio la costruzione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali a piano terreno degli edifici, a deliberare a favore o meno è sempre l’assemblea condominiale, che per consentire la messa in opera deve raggiungere sempre la maggioranza dei 2/3 del valore dell’edificio.

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