Patteggiamento in Italia e negli USA

Articolo approfondimento del di

Patteggiamento:

Il patteggiamento

Avrete sicuramente sentito parlare di patteggiamento nell'ambito dei procedimenti penali, o è possibile che voi stessi siate coinvolti in un procedimento penale ed il vostro avvocato, sulla base della sua esperienza e della vostra posizione in seno alle indagini, vi abbia consigliato di accedere ad un patteggiamento.
In ogni caso vediamo di cosa si tratta.

Il patteggiamento è un istituto del diritto processuale penale, un rito alternativo al “normale” svolgersi del processo, mediante il quale il processo può concludersi senza affrontare l'istruttoria dibattimentale.
Gli articoli del codice di proceduta penale che disciplinano il patteggiamento sono l'art. 444 e ss.

Si tratta della richiesta di applicazione della pena avanzata al Giudice così come indicata dal Pubblico Ministero e dall'imputato a seguito del loro accordo. La premialità del procedimento sta nel fatto che si scegliendolo si ha una riduzione fino ad un terzo della pena detentiva. La pena finale per la quale si richiede l'applicazione non deve superare i 5 anni soli o congiuntamente alla pena pecuniaria.

Quando può essere richiesta l'applicazione della pena su richiesta delle parti?

La richiesta può essere formulata già nella fase delle indagini preliminari o al più tardi nell'udienza preliminare.
Nel caso in cui, invece, si tratti di reato per il quale si proceda innanzi al Tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio, nel caso in cui manchi l'udienza preliminare, la possibilità di richiesta ovviamente slitta alla prima udienza utile innanzi al Tribunale in composizione monocratica ed in ogni caso prima dell'apertura del dibattimento.

Vi è un limite imposto al Giudice nel caso di patteggiamento: si deve limitare ad accogliere o rigettare la richiesta. Non può invece disporre l'applicazione di una pena diversa.

Spesso si sceglie questo rito per avere l'applicazione di una pena che rientri nei termini della sospensione condizionale. Ed altrettanto spesso si subordina la “proposta” alla sospensione condizionale della pena. Ebbene in tal caso il giudice non può negare la sospensione ed accogliere la richiesta riguardo alla pena, la formulazione della richiesta subordinata lo impedisce. In tal caso perciò il Giudice dovrà, se non ritiene di concedere la sospensione, rigettare tout court la richiesta. Lo stesso vale nel caso in cui il Giudice ritenga che il reato non sia stato correttamente individuato dall'accusa e che pertanto gli articoli contestati non siano corretti.

L'opinione comune ritiene che chi acceda al patteggiamento lo faccia perché colpevole. Non è così.
La sentenza di patteggiamento non è una vera e propria sentenza di condanna nel senso che pur contenendo una condanna ad una pena non dichiara alcun riconoscimento di colpevolezza in capo al l'imputato.

Il Plea Bargaining

Diverso è quello che vediamo nei telefilm di stampo americano. Il patteggiamento negli USA prende il nome di Plea Bargaining. La stragrande maggioranza dei procedimenti penali negli Stati Uniti si conclude con un plea bargaining. In quel contesto però si accede all'accordo con l'accusa (prosecutor) dopo essersi dichiarati colpevoli.
Non vi sono limiti alla negoziabilità della pena, è possibile per qualunque reato punito anche con la pena capitale.

Sono previsti vari tipi di plea bargaining:
- sentence bargaining: cioè accordo sulla pena
- charge bargaining: si confessa un reato minore del reato contestato
- crown witness: si tratta di un accordo tra le parti, non formulato in udienza, che esime dal procedimento penale a patto che si testimoni contro il proprio complice.

Anche qui il Giudice accoglie la richiesta così come formulata se la ritiene congrua, in caso contrario, cosa molto rara, la rigetta.

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