Violazione degli obblighi di mantenimento

Articolo approfondimento del di

Mancato mantenimento?

La violazione degli obblighi di assistenza familiare è prevista e punita dall'art. 570 del codice penale. Il testo dell'articolo recita: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.


Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, come previsto dal numero 2 del precedente comma. Casi nei quali si procede d'ufficio.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Purtroppo sempre più persone sono interessate a conoscere questa norma e a capirne i contorni. E' vero che nel caso in cui vi troviate sia nella condizione di denunciante, sia in quella di denunciato, sicuramente la scelta migliore da fare è quella di recarvi da un buon avvocato che vi segua nella vicenda giudiziaria, ma vogliamo ugualmente fornirvi una breve disamina di quello che questo articolo prevede e di quale condotta concreta si interessa, o meglio sanziona.

La giurisprudenza è orientata ormai nel senso di individuare nell'art. 570 c.p. tre ipotesi di reato rispettivamente descritte dal I co e dai numeri 1 e 2 del II comma.

Art. 570 co.I c.p.
Riguardo al co. I laddove parla di obblighi di assistenza si ritiene unanimemente che si faccia riferimento a obblighi in campo morale ed affettivo, giacché a parlare di obblighi in senso materiale ed economico ci sono i numeri 1 e 2 del comma II.

Il reato è permanente, vale a dire che si considera sussistente fino a quando la condotta omissiva non cessi.

Perchè sussista il reato non è sufficiente l'allontanamento dal luogo di abitazione del nucleo familiare, è necessario che il coniuge si sia allontanato in assenza di una giusta causa con l'intenzione di sottrarsi ai propri obblighi. Non vale quindi per la configurabilità del reato che l'allontanamento sia dovuto ad inequivocabili circostanze che impediscano il protrarsi della convivenza o che sia seguito alla presentazione di una domanda di separazione personale, poiché la giurisprudenza ritiene questi dei validi e giustificati motivi per interrompere la convivenza e la struttura unitaria del nucleo familiare.

Il reato è configurabile solo in presenza di dolo, ovvero della volontà e della consapevolezza di non rispettare gli obblighi di assistenza cui si è tenuti.

Art. 570 co.II n. 1 c.p.

Il reato espressamente previsto al comma II invece trova oggi minore applicazione rispetto al passato questo perché fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975 spettava ad un solo coniuge, il marito, l'amministrazione dei beni della famiglia. Oggi nel caso in cui ci sia comunione dei beni il comportamento punibile è il compimento di atti senza il consenso dell'altro coniuge, mentre in caso di separazione dei beni allora il coniuge risponde solo per “cattiva gestione”.
Un allargamento invece si vede nei soggetti attivi del reato, che, in seguito alla riforma del 1975 ed all'introduzione dell'esercizio congiunto della potestà, ben possono essere entrambi i genitori.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa se questa qualità si riscontra in capo al coniuge, mentre è procedibile d'ufficio quando la persona offesa sia il minore.

Art. 570 co.II n. 2 c.p.

Il reato previsto e punito dal n. 2 del comma 2 dell'art. 570 c.p. riguarda l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. I presupposti per la punibilità ai sensi del citato articolo sono due:
disponibilità economica da parte dell'obbligato;
stato di bisogno del destinatario della prestazione;

Bisogna prima di tutto distinguere ciò che normalmente viene considerato un'identica cosa: i mezzi di sussistenza e l'assegno di mantenimento.

Per mezzi di sussistenza si intendono quei mezzi che garantiscano la sussistenza in vita del soggetto, ci si riferisce dunque alle elementari esigenze quotidiane. Pertanto la norma fa riferimento all'avere un'abitazione, abiti, medicine, accesso all'istruzione, ma anche, poiché esigenza legittima e riconosciuta dal diritto, la possibilità di concedersi delle ferie o svaghi adeguati. Tale concetto è ispirato al principio della solidarietà familiare dal quale deriva l'obbligo di sostenere il familiare indigente.

Diverso è il principio alla base dell'assegno di mantenimento: si tratta in questo caso di mantenere un equilibrio nelle condizioni socio economiche dei coniugi consentendo loro di mantenere uno stile di vita non troppo diverso da quello che avevano in costanza di matrimonio.

E' di fondamentale importanza, dunque, comprendere che il diritto penale non punisce il mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento poiché, come abbiamo visto, la ratio dei due istituti è diversa. Tuttavia dalla mancata corresponsione è possibile dedurre e poi provare lo stato di indigenza in cui il “creditore” dell'obbligo sia venuto a trovarsi.


Quando è esclusa la responsabilità penale?

E' possibile escludere la responsabilità penale quando il soggetto obbligato versi in condizioni di incapacità economica e quando il destinatario della prestazione non versi in condizioni di bisogno o di indigenza. La legge nel caso di minorenne presume essere sempre sussistente lo stato di bisogno, in tutti gli altri casi deve essere accertato nell'ambito del processo.

Riguardo alle condizioni di incapacità economica dell'obbligato è necessario che accanto a questa il soggetto dimostri di essersi dato da fare per trovare un lavoro e migliorare la propria condizione economica.
Nel caso di dazioni parziali, poi, bisogna indagare se le stesse non siano state versate per garantirsi l'impunità attraverso un sia pur parziale adempimento o se effettivamente non siano il massimo che il soggetto poteva versare.

In ogni caso è sempre la condotta operosa dell'obbligato a deporre nel senso della sua innocenza.

Riguardo alla prescrizione del reato, trattandosi di reato permanente, essa decorre dal momento di cessazione della condotta omissiva.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Un'eventuale remissione di querela quindi determinerebbe una sentenza di non doversi procedere. Nel caso in cui, invece, la querela sia proposta da un coniuge anche nell'interesse dei figli minori, la remissione non avrebbe effetto per questi ultimi, di talchè il procedimento penale continuerebbe a  seguire il suo corso, atteso che il diritto del minore è indisponibile.

Se volete tutelarvi o tutelare i vostri figli minori, se il vostro coniuge non vi ha mai dato il mantenimento, o viceversa se ritenete di essere ingiustamente accusati, allora vi consigliamo di contattare un avvocato esperto in materia e farvi assistere  per una tutela sicura dei vostri interessi.

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