Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario? Scopri i vantaggi

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Accettazione di eredità con beneficio di inventario:

Avete mai sentito parlare di accettazione della eredità con beneficio di inventario? Spesso un buon avvocato vi consiglierà di accedere a questo tipo di accettazione.

Perchè? Di cosa si tratta? Si tratta di una procedura particolare con la quale gli eredi acquisiscono la proprietà dei beni del de cuius (vale a dire del defunto) e con la quale allo stesso tempo possono tutelare il loro patrimonio.

Molti ignorano il “fenomeno” della confusione dei beni. Quando si ereditano dei beni questi vengono a confondersi con i beni già posseduti dal beneficiario in un unicum indistinguibile. Poichè quando si eredita non si ereditano solo i beni immobiliari o gli attivi, ma anche tutte le passività che erano del defunto.

Vale a dire che se il nostro caro defunto aveva debiti superiori a quanto ha lasciato in eredità il patrimonio del beneficiario dell'eredità andrà a coprire tali debiti. In questo caso si parla di damnosa ereditas cioè di un'eredità che impoverisce anziché arrichire l'erede.

Il legislatore ha allora previsto che accanto all'accettazione della eredità semplice vi fosse la possibilità di tutelare il proprio patrimonio pur non per questo dovendo rinunciare all'eredità stessa. Spesso, infatti, si può nutrire il dubbio che vi siano passività, ma solo una verifica può dare un quadro completo. Ovvio che l'istituto nasce proprio per tutte quelle situazioni in cui l'erede non ha chiarezza della situazione. Nel caso in cui l'erede fosse certo dell'esorbitanza delle passività rispetto ai beni ricompresi nell'asse ereditario sicuramente e semplicemente rifiuterebbe l'eredità tout court.

Ma cosa è l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario?

L'articolo 490 del codice civile prevede che sia una dichiarazione di volontà resa con la forma obbligatoria dell'atto pubblico. In tale dichiarazione l'erede non fa altro che affermare di accettare l'eredità con beneficio d'inventario.

Il primo effetto dell'accettazione è che non avviene alcuna confusione tra i beni dell'accettante e quelli del de cuius: i due patrimoni restano distinti.
Ne consegue che se quando era in vita il de cuius questi aveva dei debiti nei confronti dell'erede quest'ultimo può soddisfare i suoi crediti sull'eredità al pari degli altri creditori.

Il vantaggio maggiore consiste certamente nella limitazione dell'obbligo dell'erede di pagare i debiti ereditati non oltre il valore dei beni rientranti nell'eredità. Non si rischierà di avere intaccato il proprio patrimonio.

Inoltre l'eredità sarà posta primariamente a tutela dei creditori del de cuius e solo dopo potranno essere soddisfatti eventuali creditori dell'erede.
Con l'accettazione con beneficio d'inventario l'erede acquisisce la titolarità dei beni, ma al tempo stesso ne diventa amministratore nell'interesse non solo proprio (come accade con l'accettazione semplice),ma anche di quello dei legatari e dei creditori. Dopo aver pagato i debiti con quanto a disposizione non avrà più alcuna responsabilità nei loro confronti.

Accettazione con beneficio facoltativa e accettazione obbligatoria

Benchè l'accettazione con beneficio d'inventario sia una facoltà concessa ad ogni erede ci sono dei casi in cui il nostro codice civile prevede che sia obbligatoria.

L'art. 471 del codice civile statuisce che le eredità in favore di minori e di interdetti devono essere accettate a mezzo dei genitori o del tutore, ed in entrambi i casi previa autorizzazione del Giudice Tutelare, esclusivamente nella forma dell'accettazione con beneficio di inventario.

Anche in caso di minori emancipati e di inabilitati è prevista dall'art. 472 del codice civile l'obbligatorietà dell'accettazione con beneficio di inventario. Queste due categorie possono accettare personalmente l'eredità, ma necessitano per legge della previa autorizzazione del Giudice Tutelare e dell'espresso consenso del loro curatore.

L'obbligatorietà è prevista anche per le persone giuriche, enti non riconosciuti, associazioni e fondazioni come recita il disposto dell'art. 473 c.c.
Le norme previste agli artt. 471-472 c.c. sono chiaramente espressione della massima tutela che il legislatore ha voluto approntare per i soggetti più deboli.


Che forma deve avere l'accettazione con beneficio d'inventario? 

La legge richiede a pena di nullità l'atto pubblico. L'art. 484 codice civile prevede inoltre che la dichiarazione sia fatta innanzi ad un pubblico ufficiale, un notaio o un cancelliere del tribunale. Il tribunale competente è quello del luogo in cui è stata aperta la successione.
Gli step da seguire sono i seguenti:

  • accettazione con atto pubblico
  • trascrizione dell'accettazione nei registri immobiliari
  • inventario

La trascrizione deve avvenire entro un mese dalla dichiarazione a cura del cancelliere. L'inventario, invece, può essere redatto indifferentemente prima o dopo l'accettazione.

Se l'erede si trova già nel possesso dei beni del defunto allora l'inventario deve essere fatto entro tre mesi. In mancanza dell'inventario o in presenza di inventario, ma in mancanza di espressa accettazione nei 40 giorni seguenti l'inventario l'eredità si considera accettata in forma semplice, quindi senza tutti i vantaggi e le tutele di una accettazione beneficiata.


Si può decadere dall'accettazione beneficiata?

Il nostro codice civile prevede anche la possibilità che una volta ottenuto questo beneficio o tutela se ne possa essere privati, gli artt. 493, 494 e 505 fanno riferimento proprio a queste ipotesi.

Così l'art. 493 c. c. prevede che l'erede decada nel caso in cui alieni i beni dell'eredità o li sottoponga a vincoli come pegni e ipoteche senza essere autorizzato dal Giudice. Riguardo ai beni mobili, invece, può disporne liberamente dopo cinque anni dalla dichiarazione.

L'art. 494 c. c. commina la stessa sanzione della decadenza a chi in malafede abbia redatto un inventario infedele omettendo beni o indicando passività superiori a quelle esistenti in danno dei creditori.

L'art. 505 c.c. riguarda invece il mancato rispetto delle norme procedurali relative alla liquidazione dell'eredità in favore dei creditori.

Cos'è l'inventario?

L'inventario è un documento redatto ad attestare le attività e le passività di un asse ereditario. Trattandosi di un'operazione contabile ha dei requisiti ben precisi cui attenersi, l'articolo 775 del codice di procedura civile, infatti, indica dettagliatamente gli elementi che deve contenere l'inventario. Per una lista dettagliata rimandiamo alla formulazione dell'articolo stesso. In ogni caso si tratta di una descrizione molto molto minuziosa dei beni sia mobili che immobili, non di una semplice lista. Di ogni bene deve essere indicato lo stato e la destinazione attuale.

Se vi trovate in una delle condizioni obbligatorie previste dalla legge o se vi preoccupate per un'eredità futura iniziate ad informarmi e prendere contatti con un avvocato esperto nel diritto successorio. E' sempre meglio spendere un po' di tempo per un consiglio preventivo che non correre ai ripari quando è troppo tardi.

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