Denuncia, querela ed esposto: le differenze

Articolo approfondimento del di

Denuncia, querela o esposto?

Pensate di aver subìto un torto o ritenete che nei vostri confronti sia stato commesso un reato? Se volete portare la questione all'attenzione delle Autorità come dovete fare?

Gli strumenti sono tre:

  • denuncia
  • querela
  • esposto

Sebbene nel linguaggio comune le tre figure siano ritenute intercambiabili nella realtà non è così. Potreste trovarvi nel caso in cui è sufficiente un esposto o invece la situazione potrebbe richiedere una querela. Qualunque sia la situazione incresciosa in cui vi trovate la stesura di una denuncia, querela o esposto che sia necessita di dettagli che a voi potrebbero apparire irrilevanti, ma che in un giudizio si riveleranno fondamentali. Ecco perché vi consigliamo di rivolgervi ad un avvocato per essere sicuri che l'atto che depositerete innanzi alle Autorità abbia gli effetti sperati ed i requisiti richiesti dalla legge oltre che una narrazione efficace.

Molto spesso chi non è addentro alla professione forense ritiene sia importante narrare determinate circostanze e non altre che invece, all'occhio di un esperto di diritto sono le più importanti e inquadrano le norme realmente applicabili al caso di specie.

In primo luogo per capire quando presentare una querela e quando una denuncia dobbiamo considerare che esistono nel nostro ordinamento dei reati perseguibili a querela della persona offesa e altri perseguibili d'ufficio. Cosa significa?

I reati perseguibili a querela di parte sono quei reati per i quali è possibile instaurare un processo ed arrivare alla sentenza di condanna di chi sia riconosciuto colpevole solo se viene manifestato un espresso interesse in tal senso da parte della persona offesa, cioè della persona che ha subito le conseguenze negativi della condotta illecita.
Si tratta di reati di non elevata gravità nei quali l'ordinamento lascia spazio alla libera determinazione dei privati riguardo alla richiesta di punizione del colpevole. Se ad esempio sono stato vittima di una minaccia non grave posso decidere di lasciar correre o di denunciare l'autore alle Autorità e chiederne la punizione e nel corso del processo costituirmi parte civile per il risarcimento del danno morale subìto. Se non mi attivo in questo senso non verrà avviato alcun procedimento nei confronti di chi mi ha minacciato.
Dunque per questi reati si rende necessario proporre una querela.

I reati perseguibili d'ufficio sono invece reati di maggiore disvalore sociale per i quali è indifferente la volontà della persona offesa, qui è l'ordinamento,data la gravità dei reati, ad avere interesse a che i colpevoli vengano individuati e perseguiti per legge.
Per procedere non è necessaria una querela, ma il procedimento si avvia al giungere della notizia (notitia criminis) alle Autorità. Tale notizia può pervenire anche attraverso una denuncia, ma non è l'unico modo.


Cos'è la denuncia?

La denuncia è l'atto con il quale si rende noto all'autorità che è stato commesso un reato. Non è previsto un requisito di forma, può essere anche presentata oralmente. Solo la denuncia fatta da un Pubblico Ufficiale deve essere necessariamente scritta.
La denuncia orale deve essere redatta dal pubblico ufficiale che la riceve e sottoscritta dal denunciante. Se invece è presentata in forma scritta allora il pubblico ufficiale che la riceve dovrà redigere solo un verbale.
Gli elementi essenziali della denuncia sono le generalità del denunciante, il fatto oggetto della denuncia, la sottoscrizione del denunciante.
La denuncia anonima, prevista dal nostro ordinamento, può dispiegare effetti di impulso ad indagini da parte del Pubblico Ministero per verificarne la veridicità ed individuare un possibile commesso reato.
Non è necessario esprimere la volontà che l'autore del reato venga punito, il procedimento si avvia ex officio, ovvero senza necessità di impulso di parte e indipendentemente dalla volontà di chi ha subito il danno.

Può essere presentata in qualunque momento.
Ci sono dei casi in cui la denuncia è obbligatoria:

  • nel caso del pubblico ufficiale: ogni volta che nell'esercizio della professione venga a conoscenza della commissione di un reato;
  • nel caso di privati: per tutti i reati di cui sia venuto a conoscenza che riguardino la personalità dello Stato, sequestri di persona e detenzione illecita di armi e esplosivi;
  • nel caso del medico: per i reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria professione ad eccezione dei casi in cui il paziente rischi in prima persona di essere sottoposto a procedimento penale. In tal caso è previsto anche il termine di 48 ore dalla conoscenza del fatto,. In molti casi il referto deve essere presentato immediatamente.

L'esclusione dell'obbligo nel caso in cui sia il paziente a rischiare un procedimento penale è stata posta per dare preminenza e precedenza al diritto alla salute degli individui ed al segreto professionale del medico rispetto alle esigenze di giustizia.

Nei casi in cui la denuncia è obbligatoria e sia stata omessa il codice penale all'art. 364 prevede la pena della reclusione fino ad un anno. Allo stesso modo viene punito il pubblico ufficiale che omette di presentare denuncia come prevede l'art. 361 c.p.
L'art. 365 c.p. invece si occupa dell'omissione di referto da parte del medico, punita con la multa fino a 516,00 euro.

Cos'è la querela?

La querela anche è una dichiarazione che porta all'attenzione delle Autorità la commissione di un reato, ma alla notizia si aggiunge la richiesta espressa di procedere nei confronti dell'autore del reato e che all'esito del procedimento, qualora sia riconosciuto colpevole, lo stesso venga punito.

I contenuti essenziali, oltre a quelli propri della denuncia, si arricchiscono della necessità, quindi, di rendere esplicita la richiesta punitiva nei confronti del colpevole.
E' una condizione di procedibilità, poiché come abbiamo già visto, in assenza di essa non si potrebbe procedere penalmente contro il presunto autore del reato.

Può essere proposta personalmente, a mezzo di un avvocato o spedita per posta, meglio per raccomandata. Le querele presentate dall'estero vanno depositate presso il Consolato.

La querela ha dei limiti di proposizione. Si tratta di limiti temporali: deve esser depositata entro e non oltre 3 mesi dal verificarsi dell'evento o dalla commissione del fatto.

Spesso troviamo la dicitura denuncia-querela. In effetti una querela è sempre e comunque una denuncia di un fatto ed inoltre vale nel caso in cui siano ravvisabili altri reati, oltre a quelli configurati dal denunciante, che siano perseguibili d'ufficio.
Tuttavia è bene capire che una denuncia non è mai una querela, giacché come abbiamo visto, la querela necessita di una richiesta punitiva espressa.

Si può “ritirare” la querela?

Tecnicamente si parla di remissione di querela. E' possibile naturalmente rimettere la querela fino al termine massimo della pronuncia della sentenza di primo grado. Vi sono dei casi poi in cui la querela non è rimettibile, si tratta di reati sessuali commessi in danno di minori. In ogni caso, anche quando sia possibile rimetterla, per avere validità la remissione deve essere accettata dal denunciato.
La remissione di querela conduce infatti ad una sentenza di “non doversi procedere per estinzione del reato”, tale formula potrebbe non essere soddisfacente per chi, ritenendosi ingiustamente querelato e sottoposto a procedimento penale, desideri essere assolto con formula piena e dimostrare la propria innocenza.

Cos'è l'esposto?

Con l'esposto non si intende chiedere la punizione di alcuno, ne' denunciare un reato, ma semplicemente chiedere l'intervento delle Autorità su una questione di disagio e tensione tra privati che se degenerasse potrebbe condurre alla commissione di reati.
Sostanzialmente si tratta di un atto di “prevenzione”. Il privato che presenta l'esposto chiede alle Autorità di Polizia o ai Carabinieri di convocare la persona o le persone con le quali è in essere la lite per tentare una composizione bonaria.
Le Autorità convocano le parti e redigono verbale. Per lo più accade che le pubbliche autorità ammoniscano le parti e le invitino a non protrarre le reciproche ostilità e le invitino ad un vivere civile. Non sempre ha successo, ma può essere un tentativo da tenere in considerazione.

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