Amnistia e indulto

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Amnistia e indulto:

Amnistia e indulto: cosa sono e come operano.

L' amnistia e l' indulto sono due atti di clemenza che tuttavia si differenziano tra loro per via delle modalità di applicazione e degli effetti che hanno in concreto.

In questi giorni si sta parlando molto di amnistia e indulto. Chi ha un procedimento penale in corso o è detenuto attende con ansia di avere una certezza, e d'altro canto gli avvocati stessi attendono il testo definitivo della legge per verificare a quali dei loro clienti sarà possibile applicare tale provvedimento di clemenza.
Sia per l'amnistia che per l'indulto, infatti, è la legge che li concede, al di la dei tratti distintivi di entrambi, che definisce il campo di applicazione.

Attualmente sono state presentate ben quattro proposte diverse, bisognerà attendere per vedere quali reati verranno ricompresi o esclusi e quale sarà l'ammontare della pena condonata.

Il codice penale fornisce una definizione e caratterizza amnistia e indulto rispettivamente agli artt. 151 e 174, sebbene sia l'art. 79 della Costituzione a prevedere entrambi.

Entriamo ora nel dettaglio e vediamo di cosa si tratta esattamente.

Cos'è l'amnistia e come opera?

L'etimologia della parola già fornisce un primo significato chiarificatore in ordine all'amnistia. Dal greco mimnesco cioè ricordo preceduto da alfa privativo che da significato negativo al termine, come dire non ricordo, oblio. Ed in effetti in questo modo opera l'amnistia creando un oblio riguardo alla fattispecie criminosa.

La concessione dell'amnistia estingue il reato. In questo caso lo Stato per ragioni di opportunità sociale o politica criminale rinuncia ad applicare la pena in tutti i casi espressamente indicati dal decreto concessivo. E' possibile, infatti, che vengano espressamente previsti dei casi nei quali l'amnistia non operi. In genere ciò avviene per i reati ritenuti più “odiosi” dal sentire comune e per quelli che destano maggior allarme sociale.

L'art. 151 del codice penale espressamente prevede che l'amnistia estingua il reato. Ciò significa che se è in corso una pena se ne farà cessare l'esecuzione.

Restano fermi gli effetti penali della condanna. Cosa significa? 

Significa che la condanna pur non essendo scontata dal condannato viene considerata per la determinazione della recidiva, per l'ammissibilità o meno della sospensione condizionale della pena, per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.

L'articolo in esame pone dei limiti all'applicabilità come ad esempio stabilisce che non si applichi ai recidivi, ne' a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, o professionale o delinquente per tendenza. Tuttavia è prevista la possibilità che la legge deroghi ed allarghi il campo di applicazione ricomprendendovi anche queste categorie.

Si possono avere due tipi di amnistia:

  • amnistia propria quando interviene in corso di procedimento penale
  • amnistia impropria quando interviene a sentenza definitiva

La prima trova applicazione in corso di processo da parte del Giudice. La sentenza pronunciata dal Giudice dichiarerà l'imputato non punibile e dichiarerà i reati estinti per l'intervento dell'amnistia.

L'amnistia impropria, invece, ponendosi nella fase dell'esecuzione ricade nella sfera di competenza del Giudice dell'Esecuzione che procederà di propria iniziativa mediante ordinanza. Trattandosi di un provvedimento reso in fase esecutiva andrà necessariamente notificato all'Ufficio del Pubblico Ministero a cura della cancelleria del Giudice procedente e naturalmente all'interessato.
La notifica è essenziale poiché sia l'imputato che il Pubblico Ministero potrebbero opporsi all'applicazione della stessa entro 15 giorni.

La legge che concede l'amnistia può individuare i reati di applicazione distinguendoli per figure criminose o individuarli quantitativamente secondo la pena prevista.

L'imputato che abbia interesse a vedere affermata nel processo la propria innocenza potrà rinunciare alla concessione del beneficio e affrontare il processo. In caso di condanna però non potrà più appellarsi alla concessione della stessa e dovrà subire la sanzione penale. E' chiaro che questa possibilità, come ha affermato pure la Corte Costituzionale nella sentenza 175 del 1971, non possa essere negata a nessun cittadino. Tuttavia la rigidità sanzionatoria in caso di condanna vuole essere un incentivo a rinunciarvi solo quando si sia davvero innocenti e non magari per “tentare la sorte”.

Cos'è l'indulto e come opera?

Dal latino indulgere cioè condiscendere, condonare, quindi condonato. Mentre l'amnistia da luogo all' estinzione del reato, l'indulto da luogo all'estinzione della pena.
A seconda della misura in cui è concesso l'indulto condona la pena inflitta totalmente o parzialmente.

Anche l'indulto può essere condizionato alla non commissione di reati nel periodo successivo alla sua concessione ed applicazione. Si differenzia dalla grazia per avere carattere generale, mentre la grazia è un provvedimento ad personam adottato dal Presidente della Repubblica.

L'ultimo indulto concesso in Italia dal Parlamento risale al 2006.


Come vengono deliberati amnistia e indulto?

Prima del 1992 venivano concessi con decreto del Presidente della Repubblica su legge delega del Parlamento. E' intervenuta poi la Legge Costituzionale 1 del 1992 che modificando il testo dell'art. 79 ha previsto che amnistia e indulto debbano essere concessi attraverso la promulgazione di una legge da parte del Parlamento. La procedura è rigorosa: la legge deve essere approvata articolo per articolo dalla maggioranza dei due terzi.

L'aver reso la procedura così “esigente” ha ridotto drasticamente il ricorso a questo strumento di politica criminale tanto che dal 1992 fino ad oggi vi è stata solo una legge di indulto nel 2006 e un'amnistia nel 1992, mentre prima della riforma nell'arco di circa 50 anni si erano avuti più di 40 provvedimenti.

Il comma III dell'art. 79 della Costituzione Italiana prevede che in nessun caso l'amnistia e l'indulto si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.

Il 24 gennaio scorso il Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha espresso la necessità di procedere ad un provvedimento di amnistia e indulto per sfollare le carceri e per sanare una situazione ai limiti della tollerabilità in attesa di riforme che mirino all'applicazione della pena secondo la funzione originariamente concepita dal nostro legislatore di extrema ratio. La reclusione dovrebbe cioè essere limitata ai casi in cui nessun'altra misura risulti idonea a tutelare la collettività e a reinserire socialmente il detenuto. Tutto ciò nell'ottica del nostro sistema ispirato alla funzione riabilitativa della pena.

La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per il trattamento lesivo dei diritti umani subìto da sette detenuti. Con l'occasione è emerso il problema del sovraffollamento delle carceri. La Corte ha ribadito che pur non potendo intervenire direttamente nella legislazione dei singoli Stati raccomanda agli stessi ad adottare misure perché il principio della pena come extrema ratio sia reale e non meramente enunciativo.

Il Presidente Napolitano ha di conseguenza invitato le Camere ad emanare un provvedimento di clemenza. L'invito è stato recepito ed attualmente sono in discussione quattro ddl.
La discussione in merito si fa accesa. Le proposte si differenziano sia in ordine all'individuazione dei reati per i quali predisporrebbero gli atti di clemenza, in ordine alla quantità di pena che vorrebbero condonare ed in relazione alla data ultima di commissione dei reati che si intendono ricomprendere nel beneficio.
In ogni caso non potrà mai essere ricompreso alcun reato che sia stato commesso in epoca posteriore alla presentazione della proposta di legge di concessione dell'amnistia o dell'indulto.

Non resta che attendere che venga definitivamente promulgata dal Parlamento la legge concessiva per poter comprendere la portata del provvedimento, quali reati ne saranno esclusi, sia in relazione al nomen iuris sia in relazione alla data di commissione, quanta la pena condonabile.

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