RSPP

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Descrizione RSPP

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) viene definito dall’art. 2 del D.Lgs.81/2008 come “persona in possesso delle capacità e requisiti (....) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi” .

Egli deve coordinare questa prevenzione “insieme a persone , sistemi e mezzi interni ed esterni all’azienda ( come anche) attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.   

Alle volte lo stesso datore di lavoro, quando possibile, si auto-nomina RSPP del lavoro. Egli ne avrà la possibilità nei seguenti casi:

Quindi il responsabile sicurezza prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro può in un certo senso coincidere con tre soggetti differenti: Una persona assunta e quindi interna all’azienda. Lo stesso datore di lavoro, o un libero professionista esterno.

La presenza dell’RSPP è comunque sempre richiesta in cantiere. Esso o essi, devono possedere determinati requisiti professionali ed essere in numero sufficiente rispetto alle dimensioni del cantiere.

Devono essere messi in condizione, attraverso il tempo a disposizione e i mezzi, di svolgere i compiti di sicurezza e prevenzione ai quali sono assegnati espletando così il loro incarico.

Il ricorso a professionali, o servizi esterni all’azienda è obbligatorio in assenza di dipendenti interni atti ad espletare attraverso i requisiti necessari (art.32) il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

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