DUVRI

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Descrizione DUVRI

IL D.U.V.R.I (DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI) come specifica la dicitura, parla dai rischi di interferenze, la sua preparazione riguarda le aziende o i responsabili di opera ( vedi cantieri chimici, petroliferi etc.) che vogliano affidare parte del lavoro commissionando altre ditte esterne in appalto.

Il datore di lavoro elaborerà quindi il DUVRI valutando tutti i rischi, sia i propri che quelli dell’azienda appaltatrice, che potrebbero dare interferenza durante lo svolgimento del lavoro.

Il fine ultimo di questo documento ovviamente è sensibilizzare i responsabili dei lavori sui rischi da interferenze che si corrono in un cantiere durante il cambio delle maestranze e del tipo di lavoro.Tra materiali diversi e differenti strumentazioni il cui contatto potrebbe rivelarsi pericoloso.

Il Documento unico valutazione rischi da interferenze deve essere allegato al contratto d’appalto e deve essere adeguato secondo l’evoluzione dei servizi e delle forniture. La responsabilità del DUVRI è del committente, ed è una parte integrante del suo rapporto di lavoro con le ditte appaltatrici, le quali prima di iniziare il lavoro devono valutarlo ed accettarlo.

Sono esentati dalla stesura del D.U.V.R.I. tutti i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi di al massimo due giorni a meno però che non siano in ambienti a rischio.

Per quanto riguarda i cantieri mobili o temporanei (vedi cantieri edili), essi vengono disciplinati dal Titolo IV del Dlgs 81/08 dove viene specificato (art.96) che l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle varie imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS di per se già sono un adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 ( che chiarisce le necessità della redazione del documento unico valutazione rischi interferenze) .

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