DIA

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Descrizione DIA

La DIA è il documento amministrativo i cui poteri e limiti sono regolamentati nel Testo Unico dell'Edilizia, cioè nel D.P.R. 380 del 2001. E’ l’atto di Denuncia Inizio Attività che riguarda per lo più le opere edilizie minori, generalmente interventi di trasformazione o modifiche in edifici già esistenti. Una delle caratteristiche principali della DIA sta nel fatto che, per dare inizio alle opere, bisogna attendere 30 giorni dopo i quali scatta il silenzio-assenso e, con una semplice informativa, si possono cominciare i lavori.

Ciò è stato ad oggi sostituito dalla SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività – con la Legge n° 122 del 2010, che dà facoltà di iniziare immediatamente i lavori dopo aver consegnato al Comune tutta la documentazione richiesta, senza attendere la scadenza di 1 mese.

C’è tuttavia da sottolineare che ciascuna Amministrazione Regionale ha potuto, a sua discrezione, modificare l’elenco delle opere riconducibili alla DIA, e pertanto alcune ne hanno ampliato il raggio di azione, facendo sì che con essa si possano anche realizzare opere di nuova costruzione – che prima erano di competenza esclusiva del Permesso di costruire.

La Denuncia di Inizio Attività deve essere presentata all’Ufficio Tecnico comunale o alla Circoscrizione di competenza nel caso di grandi città. All’atto amministrativo deve essere allegata la documentazione che, nel rispetto delle normative vigenti in materia, indichi – con elaborati tecnici, progettuali, fotografici, descrittivi – tutti i dettagli dei lavori che saranno eseguiti, oltre allo stato iniziale della struttura oggetto degli interventi.

La DIA deve essere firmata da un tecnico abilitato alla progettazione - ingegnere, architetto, geometra o perito – che in questo modo si assume la responsabilità - sgravando la Pubblica Amministrazione - che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

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