Quando c’è necessità di sbancare grandi quantitativi di materiale

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Lo scavo, tutto quello che c’è da sapere

Lo scavo è un processo nel quale il suolo, la roccia, e gli altri materiali vengono rimossi da un sito, tipicamente con l’utilizzo di macchine di movimento terra come gli escavatori e i bulldozer. A seconda dello scopo per il quale si è realizzato un sito di scavo, può essere condotto e controllato da vari professionisti.

Durante la fase di costruzione di edifici, di strade e di altre strutture, il sito di scavo rappresenta uno dei primi stadi dei lavori da eseguire. Il sito è scavato per creare un livello, una sorta di zona pulita sulla quale poter lavorare, ma anche per erigere le fondazioni degli edifici e delle strutture che si stanno costituendo nella zona. In sostanza, la profondità di scavo può variare, a seconda di ciò che viene costruito e di dove si sta posizionando l’edificio.

Uno scavo può anche essere effettuato e poi nuovamente riempito per controllare la qualità del terreno. Le imprese che si occupano di effettuare gli scavi devono avere un assortimento di attrezzature specifiche e gli equipaggi dei mezzi devono essere in grado di gestire una grande varietà di tipi di scavi. Inoltre, queste imprese si devono occupare di ogni dettaglio riguardante lo scavo come, per esempio, la costruzione di supporti per prevenire il collasso delle pareti laterali, ma anche l’organizzazione per la rimozione sicura del materiale di scavo. Nell’effettuazione di un’opera del genere è fatto obbligo di utilizzare un’impresa a norma che possa, quindi, assicurare che lo scavo sia condotto in modo sicuro e con competenza, riducendo quindi il rischio di problemi al sito in futuro.

Scavo di sbancamento

S’intende come sbancamento uno scavo generale nel quale è previsto l’estrazione di un’enorme sezione di terra che alle volte può anche raggiungere altezze che sono superiori ai quattro metri. L’operazione prevede anche il relativo utilizzo di mezzi idonei per il materiale estratto. Per effettuare uno scavo di sbancamento le ditte utilizzano in linea di massima escavatori cingolati. Questo tipo di opera di movimento terra viene ad essere utilizzata in special modo in zone che sono collinari, come nella realizzazione di una strada al fine di consentire di avere un percorso il più lineare possibile. Ma può anche essere applicata per l’edificazione di cantine come pure per piscine e vasche.

Movimento terra e interventi di scavo

Quando vengono realizzati per scopi edilizi i lavori relativi allo scavo, allo sbancamento e al livellamento vengono ad essere ripartiti in funzione delle finalità relative alla lavorazione.

Il titolo edilizio abilitativo essenziale per eseguire le opere è differente se si tratta di trasformazioni attinenti all’esercizio di un’attività agricola, ovvero di scavi effettuati per la costruzione di bacini idrici, di lavori di coltivazione e ricerca di sostanze minerali di cava, come pure di scavi realizzati per altri fini che comunque necessitano di un permanente mutamento dello stato dei siti.

Il Decreto Ministeriale del 10/08/2012 numero 161 disciplina la materia inerente la questione della gestione dei materiali provenienti da demolizioni o da scavi di opere che sono soggette al VIA, cioè alla Valutazione di Impatto Ambientale, come pure all’AIA, cioè Autorizzazione Integrata Ambientale. In questa situazione si rende necessario che venga ad essere presentato un piano di utilizzo.

Invece, nel caso nel quale ci si trovi a gestire materiali provenienti da demolizioni o scavi di opere che non sono soggette alla Valutazione di Impatto Ambientale, come pure non sia soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale, il Decreto Legge di riferimento è il numero 69 del 21/06 /2013. In questa circostanza si deve presentare un’apposita attestazione redatta come forma di dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà.

Richieste edilizie che abilitano l’esecuzione di un intervento di scavo

L’articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, numero 380 autorizza gli sbancamenti che risultino essere assolutamente pertinenti per l’esercizio di attività agricole e per gli esercizi agro silvo pastorali, incluse le opere riguardanti impianti idraulici agrari. Pertanto le attività inerenti il movimento terra in queste circostanze posso essere svolte senza che sia necessario alcun titolo abilitativo. In ogni caso, comunque, il cittadino ha facoltà di poter inoltrare una comunicazione scritta al Comune di appartenenza di inizio attività edilizia, cosa che comunque rimale libera e facoltativa.

Devono essere, invece, rispettate le disposizioni inerenti gli strumenti urbanistici del Comune, le Normative inerenti la disciplina riguardante l’attività edilizia in special modo l’efficienza energetica, le norme igienico/sanitarie, quelle riguardanti la sicurezza, l’antincendio come pure le norme antisismiche. Ci si deve anche attenere a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 42 del 22/01/2004 relative le disposizioni del paesaggio e dei beni culturali.

La sentenza della Corte di Cassazione numero 1536 del 19/01/2011 ha stabilito che è da considerarsi come nuova costruzione ogni tipo di livellamento, di sbancamento e di scavo che non sia finalizzato ad usi agricoli, e che implichino una modifica edilizia e urbanistica del territorio con una permanente trasformazione dello stato dei luoghi. In questi casi è fatto, quindi, obbligo il presentare e ottenere il permesso a costruire

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