Art. 20 del Quarto Conto Energia

Legge del di

Articolo 20 del Quarto Conto Energia

Con la delibera ARG/elt 149/11 del 27 ottobre 2011,l’Aeeg (Autorità per l’energia elettrica e il gas), ha recepito quanto disposto dall’articolo 20 del Quarto Conto Energia, che determina i meccanismi di incentivazione per la produzione di energia dal fotoelettrico.

Indennizzo

Nello specifico viene determinato che nel caso in cui il Gestore delle rete non effettui le verifiche necessarie per allacciare i nostri pannelli fotovoltaici alla rete elettrica entro i 30 giorni stabiliti dal decreto del 5 maggio 2011, debba indennizzare il proprietario dell’impianto un risarcimento automatico pari a 20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ovviamente tranne nei casi in cui tale ritardo sia imputabile al proprietario stesso o a cause di forza maggiore.

Incentivi

Il Quarto Conto Energia determina anche gli oneri per i nuovi impianti da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico) e le tariffe incentivanti coperte dal Gestore dei Servizi Energetici. L’Authority per l’Energia determina anche una serie di misure per lo sviluppo dei portali informatici del Gse, provvedimento che consentirà un’anagrafica degli impianti rinnovabili (Gaudi) più efficiente.

Misura energia prodotta

L’Articolo 20 al comma 1, lettera b del decreto già menzionato, specifica la materia di regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta ed immessa (o prelevata) nella rete. Questo è reso necessario dal fatto che la definizione delle responsabilità della misura del bilancio elettrico dell’impianto, ha delle implicazioni su altri aspetti della regolazione. È quindi necessario coordinare  le modalità e le strumentazioni di modo che sia garantito un dato univoco ed inoppugnabile per il nuovo periodo regolatori 2012-2015.

Tariffa fissa omnicomprensiva

È il meccanismo di incentivazione riservato agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di regia in rete, per tutti gli impianti in esercizio 31 dicembre 2012. Sino al termine del periodo di incentivazione, la tariffa costituisce l'unica fonte di remunerazione. Terminato il periodo di incentivazione rimane naturalmente la possibilità di valorizzare l’energia elettrica prodotta, alle  condizioni economiche previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 387/03.

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