Fondamentale strumento utilizzato in urbanistica

Articolo approfondimento del di

C.I.L.A. - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, cioè la C.I.L.A, è uno strumento utilizzato in urbanistica ed è nato il 22 maggio del 2010 con il numero di Legge 73/2010. Per prima cosa, comprendiamo bene cosa significhi il termineAsseverata”. Asseverare è un verbo transitivo è deriva dal latino adsevero, e significa affermare in maniera decisa, autorevole un qualcosa. Il termine è successivamente traslato in “burocratese” con il significato di certificare, garantire la corrispondenza alla verità dei fatti.

Precedentemente esisteva la Legge n.47/85. La C.I.L.A. dovrebbe rappresentare uno strumento fornito alle pubbliche amministrazioni per vigilare sulle attività riguardanti l’edilizia che vengono ad essere svolte sul proprio territorio. La C.I.L.A. è disciplinata dal Testo Unico dell’Edilizia che è incluso nel D.P.R. 380/2001. L’articolo descrive quali siano i poteri e quali siano i limiti.

Opere soggette alla C.I.L.A.

La legge numero 73/2010 indica chiaramente che con la C.I.L.A. si possono eseguire le opere che non sono riconducibili a permesso di costruire, a D.I.A, ad attività di edilizia libera. Di conseguenza questo documento viene ad essere richiesto per quelle opere previste dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, cioè le opere di manutenzione straordinaria. E’ opportuno rammentare che per gli interventi riguardanti la cosiddetta manutenzione ordinaria non è richiesta alcuna autorizzazione, ma è prevista una comunicazione che deve essere presentata dal proprietario al Comune.

Cosa avviene non esibendo la C.I.L.A.?

La mancata presentazione della C.I.L.A comporta un illecito che diventa a norma di legge perseguibile in tre modi: il primo se si eseguono opere, senza aver richiesto la C.I.L.A. Il secondo se si tanno eseguendo opere le quali è prevista la C.I.L.A. o autorizzazione diverse, come per esempio il permesso di costruire o la D.I.A, mentre il terzo modo e se si stanno eseguendo lavori edili in maniera difforme, cioè diversa, da quelli che sono stati presentati nella C.I.L.A.

Nel D.P.R. 380/2001 è chiaramente indicato come la punizione sia proporzionata al danno che si è arrecato. Pur tuttavia, se si sono eseguite opere in forma abusiva è concessa la possibilità di inoltrare una Dichiarazione di Conformità, vedi articolo 36 del Testo Unico, che deve essere firmata da un tecnico che deve iscritto nell’apposito albo. La dichiarazione deve attestare che si sono eseguite delle opere che sono conformi ai dispositivi urbanistici però non si era richiesto il relativo permesso. Le opere realizzate devono rispondere alla conformità sia legislativa che è esistente al momento nel quale sono state realizzate, sia devono essere conformi anche alle leggi che possono essere state approvate successivamente. Verrà richiesta una ammenda.

Chi deve presentare la C.I.L.A. e chi la prepara.

La C.I.L.A deve essere presentata all’Ufficio Tecnico del Comune. Il documento deve essere firmato da un tecnico che sia abilitato alla progettazione, cioè un perito, un geometra, un architetto o un ingegnere. La C.I.L.A deve anche essere supportata da un progetto grafico che deve rappresentare:

a) lo stato di fatto:

b) la situazione futura;

c) una relazione tecnica nelle quale vengono ad essere descritta in forma dettagliata le opere che sono da compiersi;

d) i riferimenti normativi sia nazionali e sia locali che riguardano il provvedimento;

e) la certificazione della circostanza che il progettista si prende la responsabilità che le opere siano state eseguite in corrispondenza degli strumenti urbanistici che sono vigenti nel momento nel quale vengono fatti i lavori. Tecnicamente, quindi, la pubblica amministrazione (che dovrebbe essere l’ente che controlla) demanda la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni al tecnico abilitato; quest’ultimo, a sua volta, dovendo assumere le difese della pubblica amministrazione, viene autorizzato a richiedere una parcella proporzionata alla responsabilità che si va ad assumere a chi deve eseguire i lavori per i quali è richiesta la C.I.L.A. È opportuno rammentare che vi sono anche degli allegati che sono obbligatori, e sono:

1) la domanda che deve essere firmata dai proprietari o da chi ne ha ruolo;

2) la relazione tecnica dettagliata che deve essere firmata dal progettista;

3) gli elaborati progettuali che devono essere “ante e post operam”, cioè sia antecedenti sia successivi l’opera, che devono essere firmati dal progettista;

4) la comunicazione impresa esecutrice e il DURC, cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

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