Novità sull'assegno di maternità!

Articolo approfondimento del di

Assegno di maternità e assegno familiare:

L'INPS ha appena emesso una circolare con la quale ha provveduto all'adeguamento dell'assegno di maternità e dell'assegno per il nucleo familiare al costo della vita per il 2014.
E' stato considerato l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati che per l'anno 2014 risulta essere dell' 1,1 % e sono stati comunicati gli importi dei benefici e dei limiti di reddito per accedervi.

Per l'assegno per il nucleo familiare la somma spettante agli aventi diritto per il 2014 è pari ad euro 141,02. Il reddito per potervi accedere, nel caso di famiglie composte di 5 persone di cui almeno tre siano figli minorenni è stabilito nel massimo in euro 25.384,91. Al di sotto di questa soglia dunque si avrà diritto a percepire l'assegno.

Riguardo all'assegno di maternità è stato fissato nella somma di euro 1.691,05 complessivi da distribuirsi in cinque assegni mensili della cifra di 338,21 euro. Tale importo sarà valido per le nascite, gli affidamenti e le adozioni avvenute tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014.
Il reddito massimo per potervi accedere è fissato in euro 35.256,84.

Recandovi presso un CAF avrete un valido aiuto per la compilazione della domanda, per allegare la documentazione necessaria e per ottenere l'erogazione del sostegno economico.

Cos'è l'assegno per il nucleo familiare e chi può chiederlo?

Si tratta di un sostegno che la legge riconosce ai lavoratori, ai pensionati ed alle rispettive famiglie che abbiano dei redditi inferiori a quelli stabiliti dalla legge anno per anno e quindi per l'anno 2014 avranno diritto quelle famiglie che abbiano un reddito non superiore ad euro  euro 25.384,91.
Spetta al lavoratore dipendente, al lavoratore parasubordinato ed al pensionato. Spetta anche ai disoccupati che percepiscano indennizzo, ai cassaintegrati, ai lavoratori in malattia, ai lavoratori soci di cooperative, ai lavoratori a tempo determinato. Sono esclusi i lavoratori o ex lavoratori dello Stato, delle Regioni, della Sanità e degli Enti pubblici ai quali si applica un diverso regime.

Sono stabilite anche le caratteristiche che il nucleo familiare deve avere per poter ottenere l'assegno. Possono considerarsi membri effettivi della famiglia: il richiedente, il coniuge dello stesso, i figli, siano essi riconosciuti, legittimi o adottati o nati da altro matrimonio che siano minorenni. Rientrano nel nucleo familiare anche i figli maggiorenni inabili al lavoro per varie patologie fisiche o mentali, i fratelli o nipoti minorenni del richiedente se siano orfani e non percepiscano già la pensione che spetta ai superstiti. Tutti questi soggetti vengono ricompresi nel nucleo familiare anche nel caso in cui non siano direttamente a carico del richiedente o non sia conviventi con lo stesso. Il requisito della convivenza si rende invece necessario in caso di figli naturali riconosciuti legalmente e nel caso del coniuge. Non viene considerato parte del nucleo familiare, infatti, il coniuge divorziato o separato, ne' il coniuge che abbia ottenuto l'autorizzazione del Giudice a vivere nella stessa casa del coniuge separato temporaneamente per difficoltà economico logistiche.

Riguardo ai titolari di pensione per superstiti si può dire che questi abbiano diritto all'assegno familiare anche se la famiglia è composta di un solo membro. Così chi sia titolare di una pensione per superstiti e sia solo c'è la possibilità di richiedere ed ottenere l'assegno per se stesso.

Non rientrano nel concetto di nucleo familiare i coniugi legalmente separati, i figli che siano stati affidati da un provvedimento del Giudice all'altro coniuge, i figli naturali non conviventi, i figli minori o maggiori che pur se inabili siano sposati, i parenti conviventi che percepiscano una pensione ai superstiti, gli ascendenti.

E in caso di divorzio o separazione con affido condiviso a chi spetta l'assegno? Per legge spetterebbe ad entrambi, ma in per determinare a chi di fatto spetti si tiene conto della convivenza del minore affidato, considerando che per lo più è dove vive il minore che il nucleo familiare si è mantenuto.
La residenza in Italia o meno è irrilevante, quel che conta è che il richiedente abbia la cittadinanza italiana. Nel caso in cui sia residente all'estero non deve percepire trattamenti equipollenti dallo Stato Estero pena l'inammissibilità della domanda in Italia.

Come si calcola il reddito?

Per calcolare il reddito complessivo del nucleo familiare, quello per intenderci che nel 2014 non deve superare i 25.384,91 euro, si dovrà tenere conto dei redditi soggetti a tassazione Irpef. Rientrano in questa categoria di redditi anche i redditi che di fatto sono prodotti all'Estero, e quindi non soggetti a tassazione, ma che se fossero prodotti in Italia lo sarebbero.
I redditi dei dipendenti FAO, gli assegni di mantenimento, le pensioni sociali, le rendite da titoli, le vincite del lotto o dei concorsi.

Sono esclusi dal reddito:

  • le liquidazioni o TFR
  • gli arretrati delle integrazioni
  • le pensioni di guerra
  • le pensioni di indennità
  • le indennità ai sordi, ai ciechi, agli invalidi civili, a persone che abbiano subito danni da vaccinazioni ed emoderivati

Ulteriore requisito è che il 70% del reddito complessivo sia reddito da lavoro o da pensione.

Qual'è l'importo dell'assegno?

Non a tutti i nuclei viene riconosciuto un assegno di importo uguale, la variabilità dello stesso è dovuta a reddito e al numero dei componenti del nucleo familiare.
Per il calcolo specifico vi rimandiamo ad un CAF competente in materia poiché sono molti e molto tecnici i fattori da considerare. 

Come si fa ad ottenere l'assegno familiare?

La domanda deve essere presentata utilizzando i moduli predisposti dall'INPS reperibili presso i Patronati, i CAF, presso le Sedi INPS nonché online sul sito istituzionale dell'Inps.
La domanda può essere inoltrata presentandola al datore di lavoro o in una delle sedi INPS.
Il datore di lavoro paga direttamente al lavoratore quando ne ricorrono i presupposti. Tuttavia anche nel caso in cui i presupposti ricorrano il datore di lavoro può pagare solo previa autorizzazione dell'INPS.
Una volta ottenuto l'assegno è onere di chi ne beneficia informare l'ente erogante di eventuali mutamenti di stato o nella composizione del nucleo familiare che siano rilevanti ai fini dell'erogazione o del calcolo dell'assegno stesso.

A chi e da chi viene pagato l'assegno?

Per i lavoratori il pagamento avviene direttamente dal datore di lavoro al lavoratore inglobandolo nella busta paga. Solo nel caso di alcune categorie di lavoratori è l'INPS che paga direttamente l'assegno. E' il caso, ad esempio, di colf e disoccupati.
Anche per i pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla pensione.


L'assegno di maternità

L'assegno di maternità viene erogato dall'INPS ed è una prestazione previdenziale straordinaria prevista per la nascita di un figlio o per l'adozione o l'affido di un minore.
E' previsto, infatti, che venga rilasciato alla madre o al padre anche se adottivi, agli affidatari.

Quando si ha diritto all'assegno?

In primis è necessario avere la cittadinanza italiana o in uno stato comunitario ed avere la residenza in Italia. Anche il padre ha diritto all'assegno di maternità se il figlio sia stato affidato a lui in seguito ad abbandono da parte della madre o in caso di incapacità, fisica o psichica, della stessa. Gli spetta altresì se è l'affidatario preadottivo, o adottante non coniugato.
Ne ha diritto anche il padre in caso di decesso della madre.

La domanda deve essere presentata alla sede INPS competente per territorio entro e non oltre 6 mesi  dalla nascita del bambino.

La somma prevista per l'anno 2014 è, come sopra riportato, pari ad euro 338,21 per cinque mensilità.
Se dunque avete scoperto di essere in dolce attesa recatevi presso un CAF per scoprire se avete diritto a tale prestazione e preparare la documentazione necessaria per la richiesta da inoltrare una volta che il vostro bambino sia nato. Allo stesso modo se state avviando le pratiche per un'adozione o un affido potrete beneficiare di questa prestazione previdenziale. Perchè rinunciarvi? 

Accanto all'assegno di maternità concesso dall'INPS esiste poi un assegno erogato dai comuni che spetta alle madri non lavoratrici. Hanno diritto all'assegno di maternità comunale le cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia ed anche le cittadine non comunitarie se oltre ad essere residenti in Italia al momento del parto sono anche titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE.
Trattandosi di una prestazione comunale sono i singoli comuni a stabilire il reddito ISE che da diritto a riceverlo, sarà quindi opportuno che vi informiate presso i CAF del vostro comune di appartenenza.

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