Riforma del lavoro

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Approvata in Parlamento la riforma del lavoro il 28 giugno 2012.

Approvata in Parlamento la riforma del lavoro il 28 giugno 2012.
Quali sono le novità?

FLESSIBILITÀ IN ENTRATA E USCITA DAL MERCATO DEL LAVORO: Non sarà più previsto il reintegro obbligatorio in caso di licenziamento per motivi economici, il lavoratore avrà diritto solo ad un'indennità di risarcimento. Nella reintegra in caso di licenziamento disciplinare, invece, si terrà conto solo dei contratti collettivi e non più dalle ipotesi tipiche di giustificato motivo o giusta causa.
La flessibilità in entrata sarà garantita dalla previsione della durata di un anno per il primo contratto a termine che può essere privo di causale. I tempi necessari richiesti fra la stipula di un contratto e l'altro vngono modificati da 10 giorni a 60 giorni per un contratto di meno di 6 mesi e da 20 a 90 per un contratto con durata superiore. Nel caso di lancio di nuovi prodotti, start up, cambiamenti tecnologici, seconde fasi di progetti i contratti collettivi potranno prevedere un'ulteriore riduzione del periodo di 'pausa'.

APPRENDISTATO: Rispettando il limite del 50% sull'intera forza lavoro (se in tutto i lavoratori dipendenti sono meno di 10) il datore di lavoro potrà assumere un nuovo apprendista a patto che il contratto duri almeno 6 mesi. L'apprendistato è la via ordinaria di accesso al mondo del lavoro.

PARTITA IVA: le collaborazioni con soggetti titolari di Partita IVA possono estedersi ad 8 mesi (contro i 6 precedenti), ma il dipendente non deve avere una postazione fissa in azienda.

PROCESSO DEL LAVORO: previsto un rito velocissimo con tempi minimi.
Per la fissazione dell'udienza 30 giorni
Per il deposito della sentenza 10 giorni
Per il reclamo in Appello 30 giorni
Per il ricorso in Cassazione 60 giorni
ed è prevista altresì ordinanza immediatamente esecutiva.

Ripristinato il ticket gratuito per disoccupati e familiari.
 

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