Regolamento Condominiale

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Descrizione Regolamento Condominiale

L’articolo 1138 della costituzione stabilisce che se un condominio è abitato da più di dieci persone deve essere stilato un regolamento condominiale. Questo regolamento condominiale deve contenere tutte le norme indicanti l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese tra i singoli condomini, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, e le norme per la tutela del decoro dell’edificio nonché quelle relative all’amministrazione. Solitamente a provvedere al regolamento condominiale, con la conseguente indicazione delle tabelle millesimali, è il costruttore/venditore stesso.

Saranno poi i condomini ad accettare o meno il regolamento. Dopo l’avvenuta accettazione questo deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari insieme all’atto d’acquisto dell’immobile. In questo modo il regolamento condominiale acquisisce valore contrattuale. In base inoltre all’articolo 1138, ciascun condomino può prendere liberamente l’iniziativa di redigere un regolamento condominiale, o di revisionare le norme già esistenti.

Tale possibilità viene definita: richiesta di adozione e revisione del regolamento condominiale.
Affinché questa richiesta venga fatta presente agli altri condomini, il richiedente deve attivare l’amministrazione, che a sua volta convoca l’assemblea straordinaria. La convocazione di questo tipo di assemblee straordinarie deve comunque essere richiesta da almeno due condomini, che nel nostro condominio di riferimento composto da 10 persone, rappresentano un sesto del valore dell’edificio. Nel caso in cui il condominio comprenda più di 10 comproprietari oltre che la sollecitazione all’amministrazione per la convocazione dell’assemblea straordinaria, si può chiedere anche la formazione giudiziale del regolamento.
Questa seconda opzione prevede che si citi in giudizio l’amministratore del condominio, in quanto il regolamento attiene comunque alla gestione delle cose comuni.

Dato che però la presenza in allegato al regolamento delle tabelle millesimali, impone la partecipazione di tutti i condomini, bisognerebbe citare tutti i comproprietari, onde evitare l’insorgere di incertezze ed eccezioni che potrebbero compromettere il corretto andamento del contraddittorio.

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